carta d'identità
Benvenuti nella scheda dedicata alla Carta d'Identità sul sito del Comites Nizza in Francia. Questa sezione intende fornire ai cittadini italiani residenti in Francia tutte le informazioni essenziali riguardanti la procedura di ottenimento e di rinnovo della loro carta d'identità italiana.
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Chi può rilasciare la carta d'identità?
Le rappresentanze consolari autorizzate (attualmente solo gli uffici consolari italiani nei paesi dell'Unione Europea e quelli di Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano) possono rilasciare la carta d'identità cartacea esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella loro circoscrizione consolare, iscritti nel registro consolare e i cui dati personali sono già presenti nella banca dati AIRE (Registro degli italiani residenti all'estero) del Ministero dell'Interno.
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La carta d'identità elettronica è rilasciata all'estero?
La carta d'identità elettronica non è rilasciata all'estero.
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Qual è il processo per il rilascio della carta d'identità?
Il rilascio della carta d'identità è sempre soggetto all'autorizzazione del comune italiano di registrazione AIRE. Il rilascio del documento all'estero non è quindi immediato.
La procedura richiede circa 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, ma i tempi di attesa potrebbero essere prorogati a causa di ritardi nella risposta del Comune a causa di eventuali divergenze o mancanze di dati, in particolare personali. Al termine della procedura, l'interessato sarà invitato a presentarsi di persona per recuperare il documento.
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Posso fare la procedura presso il mio comune AIRE?
La possibilità di richiedere una carta d'identità in Italia presso il vostro comune di registrazione AIRE rimane invariata.
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Limiti di età e disposizioni per i minori?
Il decreto legislativo 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011) ha soppresso il limite minimo di età di 15 anni per il rilascio di una carta d'identità. Dal maggio 2011 può quindi essere richiesta fin dalla nascita.
ATTENZIONE: le nuove disposizioni richiedono che i minori di 14 anni che partono all'estero non accompagnati da uno dei loro genitori o tutori devono disporre di una dichiarazione contenente il nome della persona, dell'organismo o dell'impresa di trasporto a cui il minore è affidato, rilasciato da chiunque possa dare il proprio consenso, convalidato dalla Prefettura di Polizia o dall'autorità consolare.
Tuttavia, per quanto riguarda i minori di 14 anni che si trasferiscono all'estero con i genitori, si consiglia di ottenere documenti adeguati che dimostrino la titolarità dei diritti parentali sul minore (ad esempio certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità, designazione come tutore, certificato di iscrizione nei registri consolari che evidenzia la composizione della cellula familiare, ecc.).
A decorrere dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legislativo del 24 gennaio 2012, n. 1, la carta d'identità valida per viaggiare all'estero rilasciata ai minori di 14 anni può, su richiesta, portare il nome dei genitori o del tutore. Se la carta d'identità reca il nome dei genitori o del tutore, non è necessario disporre di documenti adeguati che dimostrino la proprietà dei diritti dei genitori sul minore.
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Validità temporale della carta d'identità?
La validità della carta d'identità varia in funzione dell'età del titolare ed è:
3 anni per i minori di 3 anni
5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni
10 anni per gli adulti.
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Non riconosciuto da alcuni paesi?
Il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (trasformato in legge 133/2008) ha esteso la validità di dieci anni anche alle carte d'identità valide a partire dal 26 giugno 2008: tali carte possono quindi essere prorogate di altri 5 anni.
In relazione a quest'ultimo punto, teniamo a sottolineare che tenuto conto degli inconvenienti ripetuti causati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni paesi delle carte d'identità valide per l'espatrio (carte cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con un certificato), il ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i titolari di carte d'identità rinnovate o da rinnovare possono chiedere la loro sostituzione con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorre dalla data di rilascio del nuovo documento.
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COME EFFETTUARE LA RICHIESTA E
QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?
La domanda può essere presentata personalmente all'ufficio consolare competente per il territorio o per posta, allegando i seguenti documenti :
- Modulo di domanda di carta d'identità, debitamente compilato e firmato dall'interessato
- Presentazione di un documento d'identità ai sensi del decreto presidenziale 445/2000
- 4 foto di identità a colori, recenti e identiche tra loro, che riproducono il soggetto a metà corpo e testa scoperta,
non di profilo e con gli occhi ben visibili/ formato ICAO 35 x 45 mm su sfondo chiaro)
- Nel caso in cui il richiedente abbia figli di età inferiore ai 18 anni: atto di consenso alla liberazione da parte dell'altro genitore
- indipendentemente dalla situazione matrimoniale del richiedente (celibe, sposato, separato o divorziato)
- Nel caso in cui il richiedente sia minorenne: un atto di consenso di entrambi i genitori
- Nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all'estero, è necessario presentare il certificato di nascita, tradotto e legalizzato (o apostille) al Consolato competente - che si occuperà della trascrizione in Italia - o, se del caso, l'attestazione su un formulario multilingue.
COME EFFETTUARE LA RICHIESTA E
QUALI DOCUMENTI SONO NECESSARI?
La domanda può essere presentata personalmente all'ufficio consolare competente per il territorio o per posta, allegando i seguenti documenti :
- Modulo di domanda di carta d'identità, debitamente compilato e firmato dall'interessato
- Presentazione di un documento d'identità ai sensi del decreto presidenziale 445/2000
- 4 foto di identità a colori, recenti e identiche tra loro, che riproducono il soggetto a metà corpo e testa scoperta,
non di profilo e con gli occhi ben visibili/ formato ICAO 35 x 45 mm su sfondo chiaro)
- Nel caso in cui il richiedente abbia figli di età inferiore ai 18 anni: atto di consenso alla liberazione da parte dell'altro genitore
- indipendentemente dalla situazione matrimoniale del richiedente (celibe, sposato, separato o divorziato)
- Nel caso in cui il richiedente sia minorenne: un atto di consenso di entrambi i genitori
- Nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni nato all'estero, è necessario presentare il certificato di nascita, tradotto e legalizzato (o apostille) al Consolato competente - che si occuperà della trascrizione in Italia - o, se del caso, l'attestazione su un formulario multilingue.
COSTO E MODALITÀ DI REGOLAMENTO
Il costo del documento è di
5,61 € in caso di prima emissione o di rinnovo;
10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.
Il pagamento può essere effettuato direttamente all'ufficio passaporti del consolato. Nel caso di una richiesta inviata per posta,
dovrà essere allegato un assegno francese pari al prezzo del documento richiesto.
COSTO E MODALITÀ DI REGOLAMENTO
Il costo del documento è di
5,61 € in caso di prima emissione o di rinnovo;
10,77 euro in caso di duplicato per furto o smarrimento.
Il pagamento può essere effettuato direttamente all'ufficio passaporti del consolato. Nel caso di una richiesta inviata per posta,
dovrà essere allegato un assegno francese pari al prezzo del documento richiesto.
RITIRO DELLA CARTA D'IDENTITÀ
La carta d'identità deve essere ritirata dall'interessato, che deve firmarla in presenza del funzionario del Consolato.
Non è quindi possibile inviare la carta d'identità per posta ai compatrioti che, per motivi di salute,
non possono presentarsi al Consolato.